Finisce oggi, 14 settembre, la breve stagione dell’acqua pubblica nei territori di Vercelli – Valsesia, Biella, Casale e Valenza.
E’ stata pubblicata poche ore fa, infatti, la sentenza con cui il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) accoglie i ricorsi presentati da Iren spa, e collegati (tra cui il Comune di Vercelli) contro la decisione del Commissario ad acta Andrea Fluttero di assegnare alla società Bcv Acque spa per i prossimi 30 anni la gestione degli acquedotti e delle reti negli stessi territori.
La lettura della sentenza richiede tempo e applicazione, nonché, come è ovvio, l’ascolto dei protagonisti, per cui ci riserviamo di tornare sull’argomento nei prossimi giorni.
Per chi si volesse cimentare con un testo non immediatamente accessibile, ma nemmeno così ostico, ecco la sentenza integrale e di seguito un estratto assai eloquente:
ecco il link per raggiungere il documento integrale:
“Emerge, quindi, per tabulas che la scelta del modello in house e della società cui affidare il relativo servizio sia stata effettuata dal commissario straordinario in difetto degli oneri istruttori e motivazionali specificamente imposti dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022.
Peraltro, nemmeno può ritenersi che la motivazione del decreto commissariale esprima già, nella sostanza, le ragioni della preferibilità del modello in house sulla base dei criteri stabiliti dal predetto art. 17.
A tale proposito, il decreto commissariale si limita, infatti, a richiamare la consulenza svolta da Agenia S.r.l. del luglio 2024 che avrebbe approfondito il Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito, evidenziando la possibilità di un miglioramento della sostenibilità bancaria di ciascuno dei tre modelli astratti di gestione del servizio idrico integrato, quindi rendendo percorribile anche l’opzione dell’affidamento in house, che sarebbe stata quella preferita dalle istituzioni territoriali, come sarebbe emerso “dalle votazioni a suo tempo effettuate nella Conferenza d’Ambito, ancorché non risolutive, e dai numerosi colloqui intercorsi” con le stesse (pag. 4)”.
E ancora:
“Tuttavia, una tale motivazione non risponde ai requisiti di cui all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, perché si fonda sulla mera volontà politica della maggioranza degli enti locali facenti parte dell’ATO2 di affidare il servizio idrico integrato ad una società in house e sulla sostenibilità bancaria, a determinate condizioni, anche di tale opzione, ma non spiega in alcun modo perché la stessa sarebbe preferibile rispetto al ricorso al mercato e quali sarebbero i benefici che le collettività ricaverebbero da tale opzione gestoria in relazione agli specifici aspetti individuati dal legislatore (investimenti, qualità del servizio, costi dei servizi per gli utenti, impatto sulla finanza pubblica, obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi). Al contrario, rimette ad un momento successivo la dimostrazione o, comunque, la conferma della preferibilità del modello gestorio prescelto, con un’impropria ed illogica inversione procedimentale degli incombenti istruttori e motivazionali che dovrebbero sorreggere una tale scelta”.
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Come anticipato, torneremo a breve sull’argomento.
















