PORTO DI GENOVA-PRÀ – Bloccata spedizione di falso olio extravergine - VercelliOggi.it VercelliOggi
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PORTO DI GENOVA-PRÀ - Bloccata spedizione di falso olio extravergine verso il Sud-Est asiatico        

Le analisi (panel test) sui campioni prelevati in porto e le successive contro-analisi hanno accertato che l’olio, diversamente da quanto dichiarato, risultava semplice olio di oliva vergine

PiemonteOggi, Regione Piemonte

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova-Prà hanno bloccato la spedizione verso Singapore di un lotto di circa 700 bottiglie, da un litro ciascuna, di olio d’oliva dichiarato in etichetta come extravergine”.

Infatti, le analisi (panel test) sui campioni prelevati in porto effettuate dal Laboratorio Chimico di Genova di ADM, nonché le successive contro-analisi a cura di un altro ente accreditato, hanno accertato che l’olio, diversamente da quanto dichiarato, risultava semplice olio di oliva vergine”.

In base al Regolamento UE n.2014 del 2022 si può definire come olio di oliva extra-vergine solo l’olio di oliva vergine con caratteristiche organolettiche superiori, privo di difetti, con acidità libera, espressa in acido oleico, che non supera gli 0,8 grammi per 100 g (≤ 0,8%).

Tuttavia sono considerati difetti dell’olio extravergine di oliva, tra gli altri:

– il sentore sgradevole caratteristico dell’olio ottenuto da olive ammassate che hanno sofferto un avanzato grado di fermentazione o conservate in condizioni sbagliate di stoccaggio prima di essere sottoposte al processo di estrazione;

– il sentore estremamente sgradevole causato da reazioni fermentative a carico di depositi di piccole impurità e sedimenti organici che restano nell’olio quando non viene filtrato o decantato in modo adeguato ed è rimasto per lungo tempo a contatto con i residui.

Il rappresentante legale della società esportatrice, con sede nel nord-Italia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in relazione all’ipotesi di reato di frode in commercio (art. 515 C.P.), fermo restando il principio di presunzione di non colpevolezza dell’indagato, che in ogni fase dell’indagine e del procedimento potrà far valere la propria estraneità al reato per cui si procede.

 

Redazione di Vercelli

 

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