I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sordevolo, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sanità animale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella un cittadino straniero di 53 anni, ritenuto responsabile di gravi violazioni penali e amministrative connesse all’esercizio abusivo dell’attività di macellazione.
L’operazione ha tratto origine da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa di Biella da parte di una privata cittadina, la quale riferiva di una sospetta macellazione abusiva di un ovino in corso nei pressi di un’abitazione in una località della Valle Elvo.
I primi tempestivi accertamenti condotti dalla pattuglia di turno del Nucleo Carabinieri Forestale di Masserano, hanno permesso di localizzare geograficamente il sito dell’illecito e di identificare il proprietario della struttura.
I successivi e approfonditi accertamenti investigativi, sviluppati dai militari del Nucleo Forestale di Sordevolo, hanno consentito di ricostruire puntualmente la dinamica dei fatti e di identificare compiutamente il reale responsabile dell’attività illecita.
A carico del soggetto sono stati contestati molteplici reati che spaziano dalla normativa speciale sulla sicurezza alimentare alla tutela penale degli animali, fino alla gestione illegale dei rifiuti speciali:
macellazione in strutture non autorizzate (Art. 6, comma 1, D. Lgs. 193/2007): per aver eseguito la produzione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti e autorizzati dalle autorità competenti (ai sensi del Reg. CE 853/2004).
uccisione e maltrattamento di animali (Artt. 544-bis e 544-ter del Codice Penale): condotte qualificate come prive di necessità e perpetrate in totale violazione delle procedure legali. L’animale è stato infatti abbattuto secondo la ritualità “Halal”, ma in totale assenza delle garanzie di gestione dello stress, senza preventivo stordimento (in violazione del Reg. CE 1099/2009) o con modalità tali da infliggere crudeltà e gravi sofferenze.
gestione e smaltimento illecito di rifiuti (Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale): per aver smaltito illegalmente i residui della macellazione abusiva (sangue, visceri e scarti catalogati come codice EER 18.02.02*), privi di qualsiasi tracciabilità documentale e al di fuori della filiera autorizzata.
Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, sono in fase di elaborazione – in stretta collaborazione con il servizio veterinario dell’A.S.L. di Biella – pesanti sanzioni amministrative a carico del trasgressore e degli altri soggetti coinvolti a vario titolo (tra cui il trasportatore del capo, risultato sprovvisto di autorizzazione). Le sanzioni pecuniarie edittali previste (ai sensi del Reg. 1099/09 e del D. Lgs. 151/07) ammontano complessivamente a diverse migliaia di euro (da un minimo di 5.000 fino a oltre 18.000 euro).
Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.
Il Gruppo Carabinieri Forestale di Biella, in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione, intende richiamare l’attenzione della cittadinanza e degli operatori sul severo quadro normativo che disciplina la materia, volto a sradicare un fenomeno che comporta gravissimi rischi sanitari, ambientali ed etici:
la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare: la normativa europea (Reg. CE 853/2004) e nazionale impone che la macellazione avvenga esclusivamente all’interno di stabilimenti riconosciuti e sotto la diretta vigilanza del veterinario ufficiale dell’A.S.L. L’assenza delle visite sanitarie obbligatorie (ante-mortem e post-mortem) impedisce l’accertamento di patologie infettive trasmissibili anche all’uomo (zoonosi) e rende le carni potenzialmente pericolose per il consumo, configurando – in caso di commercializzazione – i gravi delitti contro la salute pubblica (artt. 444 e 542 C.P.);
il benessere animale ed il principio di stordimento: il Regolamento CE n. 1099/2009 stabilisce norme inderogabili sulla protezione degli animali durante l’abbattimento. Lo stordimento preventivo è un obbligo di legge teso a evitare inutili patimenti. La macellazione clandestina aggira sistematicamente tali tutele, integrando i delitti di maltrattamento e uccisione di animali previsti dal codice penale, puniti con la reclusione;
il focus ambientale sui Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.): I Carabinieri Forestali ricordano che, ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, gli scarti derivanti da una macellazione legale sono sottratti alla disciplina dei rifiuti solo ed esclusivamente se reimmessi in un circuito produttivo tracciato e autorizzato (conforme al Reg. CE 1069/2009). Nel momento in cui la macellazione è abusiva, viene meno la tracciabilità e la vigilanza del veterinario ufficiale. Di conseguenza, tutti gli scarti (sangue, visceri, ecc.) perdono la qualifica di S.O.A. ed entrano a tutti gli effetti nella definizione di rifiuti speciali. Alcune parti (es. il cervello) sono classificate come Materiale a Rischio Specifico (MRS) a potenziale rischio infettivo e dunque considerate rifiuti speciali pericolosi. Lo smaltimento illecito o l’abbandono di tali residui costituisce il reato di gestione/smaltimento illecito di rifiuti ex art. 256 del Testo Unico Ambientale.
I Carabinieri Forestale rendono noto che i controlli proseguiranno con la massima capillarità per garantire il rispetto delle regole, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del benessere animale e la sicurezza della catena alimentare a tutela di tutti i consumatori.
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Redazione di Vercelli
















