Il Gruppo Carabinieri Forestale di Biella rende noto che ultimamente sono state sanzionate alcune persone per l’accensione di fuochi e la combustione di residui vegetali sul territorio. Questi interventi si inseriscono nel quadro dei divieti e delle normative regionali e nazionali, che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni e rischi per l’ambiente e la sicurezza pubblica.
Periodi di Divieto e Sanzioni in Piemonte
La normativa regionale (Legge Regionale n. 15 del 4 ottobre 2018) stabilisce che, su tutto il territorio piemontese, è vietato bruciare residui vegetali dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno. Per le risaie, il divieto inizia già dal 1° settembre.
L’inosservanza di queste disposizioni comporta sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 200 € a un massimo di 2.000 €.
Norme Nazionali e Aree a Rischio
A seguito del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito nella Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la normativa è stata ulteriormente rafforzata. Nelle zone ad alto rischio di inquinamento da PM10 delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, è in vigore un divieto assoluto di abbruciamento di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.
Per queste aree, la sanzione minima è stata innalzata a 300 €, con un massimo di 3.000 €.
Cosa si può bruciare e dove?
La combustione di piccole quantità di materiale vegetale (non più di tre metri steri per ettaro al giorno) può essere considerata una normale pratica agricola e non una “gestione di rifiuti”, ma solo se svolta nel rispetto delle normative vigenti.
Ecco le regole principali per le diverse zone del Piemonte:
In generale, e su tutto il territorio biellese:
Vietato bruciare paglie e stoppie di riso dal 1° settembre al 15 aprile.
Vietato bruciare qualsiasi tipo di materiale vegetale (erbaceo o arboreo) dal 15 settembre al 15 aprile.
Su tutto il territorio della provincia di Biella, ad eccezione dei cd. “comuni montani” (Campiglia Cervo, Rosazza, Piedicavallo, Ailoche, Caprile, Callabiana e Camandona) è vietato bruciare anche nei mesi estivi di luglio e agosto.
Attenzione alla distanza e alla sicurezza
Indipendentemente dalle deroghe, l’accensione di fuochi è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da boschi, aree arbustive o pascoli (100 metri se è dichiarato lo stato di pericolosità).
È inoltre obbligatorio custodire il fuoco fino al suo totale esaurimento, con personale e mezzi adeguati al controllo e lo spegnimento.
Chiunque voglia effettuare abbruciamenti è invitato a informarsi in anticipo presso le autorità competenti per operare in sicurezza, evitare rischi e non incorrere in pesanti sanzioni.
SCHEDA DI SINTESI
L.R.15/2018 Art.10 co.2 – Divieto di abbruciamento dal 15 settembre al 15 aprile – Sanzione di euro 400,00
L.R.15/2018 Art.10 co.3 – Divieto di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi, pascolivi a meno di 50 mt. da essi – Sanzione di euro 400,00
L.R.15/2018 Art.10 co.5 – Inosservanza delle prescrizioni volte a garantire la massima sicurezza nell’accensione del fuoco (fuoco isolato, custodito sino al totale spegnimento e disponibilità di mezzi idonei al controllo) – Sanzione di euro 400,00
D.L. 69/2023 Art.10 co.1 4 – Divieto di combustione sul territorio della Regione Piemonte di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. (deroga per zone montane e agricole svantaggiate) – Sanzione di euro 600,00
Per restare sempre aggiornato sui contenuti offerti
da VercelliOggi.it aderisci ai nostri Canali Social:
Iscriviti alla nostra pagina Facebook
e al nostro Gruppo pubblico di Facebook
al nostro account di Instagram
Redazione di Vercelli


















